Reg. Dec : 2281/04

Reg. generale : 3123/2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

 

Sezione Sesta

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

Sul ricorso in appello n. 3123/2004  del  06/04/2004 , proposto da

 

grandi stazioni s.p.a.

rappresentata e difesa dagli Avv.ti marco annoni e piero d'amelio

con domicilio eletto in Roma  via udine n. 6

presso   marco annoni

contro

 

ance - associazione nazionale dei costruttori edili

rappresentata e difesa dall’Avv. mario sanino

con domicilio eletto in Roma viale parioli, 180

presso mario sanino

 

siram s.p.a. non costituitosi;

 

impresa pizzarotti

rappresentata e difesa dall’Avv. luigi medugno

con domicilio eletto in Roma v. panama, 12

 

per la riforma

 

della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER  n.2375/2004 , resa tra le parti, concernente gara affidamento direzione lavori di grandi stazioni ferroviarie ;

 

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di

 ance - associazione nazionale dei costruttori edili

 impresa pizzarotti

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;

 

Alla pubblica udienza del 16 Aprile 2004 , relatore il Consigliere Cons. Roberto Chieppa  ed uditi, altresì, gli avvocati annoni, d’amelio, sanino e medugno;

 

Ritenuto di poter definire il giudizio nel merito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. n. 1034/1971, come prospettato alle parti all’odierna camera di consiglio;

Rilevato che con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso proposto dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) avverso il bando pubblicato in G.U. 16.6.2003, con cui la Grandi Stazioni S.p.A. ha indetto una gara per l’affidamento ad un contraente generale dell’attività di progettazione, di direzione lavori e realizzazione degli interventi di adeguamento generale degli edifici di 13 grandi stazioni ferroviarie italiane;

Rilevato, inoltre, che il ricorso proposto in primo grado è stato accolto sotto il profilo del ritenuto indebito e incongruo accorpamento in unico lotto degli interventi da realizzare nelle diverse stazioni ferroviarie e della conseguente illegittimità dell’utilizzo della procedura, di cui all’art. 16, co 3, D. Lgs. 190/2002 (affidamento a contraente generale);

Ritenuto che il ricorso in appello proposto dalla Grandi Stazioni S.p.A. deve essere accolto sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva dell’ANCE;

Considerato, infatti, che la ricorrente in primo grado, quale associazione nazionale rappresentativa dei costruttori edili, è legittimata a far valere gli interessi dei propri associati nel loro complesso;

ritenuto che, nel caso di specie invece, con la contestazione dell’indizione di una gara sotto il profilo del dedotto accorpamento degli interventi in un unico lotto, l’ANCE fa valere l’interesse di una parte dei propri associati e non delle generalità dei costruttori edili unitariamente considerata, sussistendo una situazione di conflitto tra la tesi dell’ANCE e i costruttori edili in possesso dei requisiti per partecipare alla gara (anche in raggruppamento temporaneo) e potenziali partecipanti alla selezione;

Ritenuto, quindi, di dover escludere la legittimazione attiva dell’ANCE sulla base delle precedenti considerazioni, conformi al prevalente orientamento giurisprudenziale (v. Cons. Stato, V n. 4819/2001 –in fattispecie analoga – e VI n. 5388/2000) ed anche secondo una valutazione effettuata in astratto, che prescinda dall’effettiva partecipazione (peraltro avvenuta) di soggetti soci dell’ANCE (diversa sarebbe stata la conclusione solo se l’ANCE avesse rappresentato le imprese edili di dimensioni minori; va considerato inoltre, che il contestato accorpamento consente la partecipazione delle imprese anche attraverso lo strumento del raggruppamento temporaneo);

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso in appello, dichiarando inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso di primo grado, con compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado dall’ANCE.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 Aprile 2004  con l’intervento dei Sigg.ri:

 

Pres. Giorgio GIOVANNINI 

Cons. Giuseppe ROMEO  

Cons. Francesco D'OTTAVI 

Cons. Lanfranco BALUCANI 

Cons. Roberto CHIEPPA Est.  

 

 

Roma,  16/04/2004 

 

 

L'ESTENSORE                                                                               IL PRESIDENTE

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il.....................................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                        Il Direttore della Segreteria