Reg. Dec : 2281/04
Reg. generale : 3123/2004
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha
pronunciato la seguente
Sul
ricorso in appello n. 3123/2004
del 06/04/2004 , proposto da
grandi
stazioni s.p.a.
rappresentata e difesa dagli
Avv.ti marco annoni e piero d'amelio
con domicilio eletto in Roma via
udine n. 6
presso marco annoni
contro
ance
- associazione nazionale dei costruttori edili
rappresentata e difesa dall’Avv. mario sanino
con domicilio eletto in Roma viale parioli, 180
presso mario sanino
siram
s.p.a. non
costituitosi;
impresa
pizzarotti
rappresentata e difesa dall’Avv. luigi medugno
con domicilio eletto in Roma v. panama, 12
della
sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER
n.2375/2004 , resa tra le parti, concernente gara affidamento direzione lavori di grandi
stazioni ferroviarie ;
Visto l’atto di appello con
i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di
ance - associazione
nazionale dei costruttori edili
impresa pizzarotti
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della
causa;
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
Alla pubblica udienza del 16
Aprile 2004 , relatore il Consigliere Cons. Roberto Chieppa ed uditi, altresì, gli avvocati annoni, d’amelio, sanino e medugno;
Ritenuto di poter definire il giudizio nel merito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. n. 1034/1971, come prospettato alle parti all’odierna camera di consiglio;
Rilevato che con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso proposto dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) avverso il bando pubblicato in G.U. 16.6.2003, con cui la Grandi Stazioni S.p.A. ha indetto una gara per l’affidamento ad un contraente generale dell’attività di progettazione, di direzione lavori e realizzazione degli interventi di adeguamento generale degli edifici di 13 grandi stazioni ferroviarie italiane;
Rilevato, inoltre, che il
ricorso proposto in primo grado è stato accolto sotto il profilo del ritenuto
indebito e incongruo accorpamento in unico lotto degli interventi da realizzare
nelle diverse stazioni ferroviarie e della conseguente illegittimità
dell’utilizzo della procedura, di cui all’art. 16, co 3, D. Lgs. 190/2002
(affidamento a contraente generale);
Ritenuto che il ricorso in
appello proposto dalla Grandi Stazioni S.p.A. deve essere accolto sotto il
profilo del difetto di legittimazione attiva dell’ANCE;
Considerato, infatti, che la
ricorrente in primo grado, quale associazione nazionale rappresentativa dei
costruttori edili, è legittimata a far valere gli interessi dei propri
associati nel loro complesso;
ritenuto che, nel caso di
specie invece, con la contestazione dell’indizione di una gara sotto il profilo
del dedotto accorpamento degli interventi in un unico lotto, l’ANCE fa valere
l’interesse di una parte dei propri associati e non delle generalità dei costruttori
edili unitariamente considerata, sussistendo una situazione di conflitto tra la
tesi dell’ANCE e i costruttori edili in possesso dei requisiti per partecipare
alla gara (anche in raggruppamento temporaneo) e potenziali partecipanti alla
selezione;
Ritenuto, quindi, di dover
escludere la legittimazione attiva dell’ANCE sulla base delle precedenti
considerazioni, conformi al prevalente orientamento giurisprudenziale (v. Cons.
Stato, V n. 4819/2001 –in fattispecie analoga – e VI n. 5388/2000) ed anche
secondo una valutazione effettuata in astratto, che prescinda dall’effettiva
partecipazione (peraltro avvenuta) di soggetti soci dell’ANCE (diversa sarebbe
stata la conclusione solo se l’ANCE avesse rappresentato le imprese edili di
dimensioni minori; va considerato inoltre, che il contestato accorpamento
consente la partecipazione delle imprese anche attraverso lo strumento del
raggruppamento temporaneo);
Ritenuto, pertanto, di dover
accogliere il ricorso in appello, dichiarando inammissibile per difetto di
legittimazione attiva il ricorso di primo grado, con compensazione delle spese
di giudizio.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe
e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile
il ricorso proposto in primo grado dall’ANCE.
Spese compensate.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 16 Aprile 2004 con l’intervento dei
Sigg.ri:
Pres. Giorgio
GIOVANNINI
Cons. Giuseppe ROMEO
Cons. Francesco
D'OTTAVI
Cons. Lanfranco
BALUCANI
Cons. Roberto CHIEPPA
Est.
Roma, 16/04/2004
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il.....................................
(Art.
55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria